Unione Civile

Cos’è

La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno, istituisce l’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che la costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

L’atto viene registrato nell’archivio di stato civile.
L’unione è certificata dal documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile.

L’unione civile si scioglie per:

  • volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all’ufficiale di stato civile
  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti

La cerimonia di costituzione dell’unione civile può essere svolta nelle sale e ville individuate quale casa comunale per i matrimoni civili, con le stesse tariffe

Requisiti richiesti:

maggiore età (anni 18);
stesso sesso;
stato libero, ovvero celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova;
assenza di interdizione per infermità di mente;
assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;
assenza di condanna definitiva per omicidio consumato, o tentato, nei confronti di chi sia coniugato o unito con l’altra parte.

Documenti da presentare:

documento di identità delle parti (il cittadino extracomunitario deve produrre il Passaporto; il cittadino comunitario la Carta d’identità del paese di origine), del testimone di ciascuna delle parti (in fotocopia), e dell’interprete, che deve essere presente qualora la parte interessata non conosca la lingua italiana

in caso di cittadini non italiani, il Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese.

Richiesta e costituzione dell’unione civile

L’ufficiale di stato civile redige processo verbale della richiesta e invita a comparire in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva. La cerimonia di costituzione dell’unione civile può essere svolta nelle sale e ville individuate quale casa comunale per i matrimoni civili, con le stesse tariffe.

Le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile e confermano l’assenza delle cause impeditive. Le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione. La parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. Dall’unione civile deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.